IMU - Imposta Municipale Unica sugli immobili
- Servizio attivo
L’imposta municipale propria (Imu) è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (Ici), e a decorrere dal 1° gennaio 2014 ha rappresentato una delle 3 componenti (insieme alla Tasi ed alla Tari) dell’imposta unica comunale (Iuc). In seguito la Legge 160/2019 ha abolito la IUC e disciplinato l’IMU all’art.1, commi 739-783.
A chi è rivolto
La dichiarazione deve essere presentata dal dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di godimento nei casi previsti dalla legge.
Riguarda le fattispecie imponibili insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
Descrizione
Il tributo è stato ridisciplinato con la legge di bilancio 2020.
L’imposta ha per presupposto il possesso di immobili. Sono esenti l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (nel limite di una per ciascuna categoria catastale: C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le definizioni di fabbricati, terreni ed aree edificabili sono contenute nella normativa. Le norme prevedono una vasta casistica di esenzioni, non applicazione, agevolazioni e riduzioni del tributo in presenza di determinati requisiti.
Copertura geografica
Come fare
Il contribuente è tenuto sia al pagamento dell'imposta sia alla presentazione della dichiarazione. La dichiarazione è resa mediante presentazione della dichiarazione compilando il modello ministeriale reperibile su questo sito nella sezione modulistica corredata degli appositi allegati (copia documento di identità). Il versamento dell’imposta è effettuato in AUTOLIQUIDAZIONE esclusivamente utilizzando il modello F24. L’importo da versare è arrotondato all’euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
Il versamento non è dovuto qualora l’importo annuo complessivo per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale sia inferiore ad euro 10,50.
E' possibile eseguire il calcolo dell'IMU da versare, utilizzando il servizio online.
Cosa serve
Per poter inoltrare la richiesta servono:
- Dati catastali dell'immobile
- Rendita catastale
Cosa si ottiene
Aggiornamento della propria posizione contributiva (iscrizione a ruolo, variazione o cessazione).
Il canale digitale permette la stampa del modello F24 per effettuare il pagamento in autoliquidazione dell'acconto e saldo dell'IMU
Tempi e scadenze
Informazioni sulle tempistiche relative al servizio.
2024 17 Giu
Versamento acconto IMU
2024 16 Dic
Versamento saldo IMU
Quanto costa
La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.
Per i fabbricati il valore si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato avutosi per determinati coefficienti che variano in ragione della categoria catastale. Ci sono vari casi in cui la base imponibile è ridotta del 50%.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
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Ulteriori informazioni a seguire.
Condizioni di servizio
I casi in cui deve essere presentata la dichiarazione sono previsti dalla legge e va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento utilizzando il modello ministeriale. Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre. Il pagamento può essere effettuato mediante modello di pagamento unificato presso qualsiasi sportello bancario o postale (modello F24) o mediante il canale PagoPa.(LA NORMA PREVEDE SOLO IL MODELLO F24).
In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
Alle sanzioni si aggiungono gli interessi sull'importo dovuto calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Nel caso in cui sia stato effettuato un versamento in misura superiore a quella dovuta, il contribuente può richiedere il rimborso entro 5 anni dal pagamento (vedi scheda modulistica).
Contatti
Unità Organizzativa responsabile
Documenti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento
09 Ottobre 2024
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