Accordo di separazione o divorzio
- Servizio attivo
Per un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, è possibile comparire direttamente davanti all'ufficiale di stato civile del Comune
A chi è rivolto
Coniugi che si separano consensualmente.
Descrizione
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, in questi casi l'assistenza degli avvocati è facoltativa.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
- Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);
- sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio;
- l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, potrà essere inserito nell'accordo stesso il pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno di mantenimento periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.
La sede competente a ricevere l’accordo è il comune di celebrazione del matrimonio in forma civile, celebrazione del matrimonio in forma religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero), di residenza di uno dei coniugi.
Copertura geografica
Come fare
La procedura davanti all’ufficiale di stato civile del Comune i prevede questi passaggi:
- Presentazione, da parte di uno o entrambi i coniugi dell'istanza sulla base del modello scaricabile nella sezione "Cosa serve" in questa pagina.
L’istanza può essere presentata di persona, via mail o Pec presso l’ufficio Stato civile - Separazioni e divorzi. - Stipula dell'accordo: l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello Stato civile. A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato.
- Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.
La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.
Cosa serve
Uno dei seguenti moduli in base al procedimento da avviare:
- Modulo per richiesta congiunta di separazione personale dei coniugi
- Modulo per richiesta scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Modulo per richiesta modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Cosa si ottiene
A seconda del procedimento attivato si ottiene la separazione consensuale oppure lo scioglimento con la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Tempi e scadenze
Informazioni sulle tempistiche relative al servizio.
1970 30 giorni
Giorni massimi di attesa, dalla richiesta
Quanto costa
DIRITTI FISSI
16 Euro
Modalità di pagamento
- pagoPA - Collegandosi alla piattaforma pagamenti del Comune: Pagamenti online
Scegliere, nella sezione Pagamenti spontanei disponibili , la tipologia di pagamento di proprio interesse, inserire i dati richiesti e procedere con il pagamento. Si può pagare direttamente online con carta di credito, tramite il proprio conto corrente se attivo il servizio di pagamento online, altri canali quali Paypal, Satispay e Bancomat Pay. In alternativa, stampare l'avviso di pagamento e recarsi presso i canali fisici quali uffici postali, agenzie e sportelli Atm delle banche, ricevitorie, tabaccai e i supermercati, aderenti alla piattaforma pagoPA.
In tutti i casi la ricevuta di pagamento (cartacea o elettronica) dovrà essere esibita allo sportello il giorno dell’appuntamento.
Accedi al servizio
Prenota un appuntamento presso l'ufficio competente.
Ulteriori informazioni a seguire.
Condizioni di servizio
Qui potete consultare le condizioni del servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento
24 Ottobre 2024
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